Il presente statuto è stato approvato e registrato presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Ferrara in data 04 agosto 2020
Art. 1 Costituzione
1. L’Associazione “Gruppo Archeologico Ferrarese”, di seguito detta “Associazione” si richiama e si uniforma alle disposizioni vigenti sulle associazioni di promozione sociale, ai sensi del dlgs n. 117/2017, assume la qualifica di associazione di promozione sociale e la denominazione, di “Gruppo Archeologico Ferrarese – APS”.
2. L’Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto, ed in particolare come associazione di promozione sociale, ispirando il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all’elettività delle cariche associative. Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti alla Associazione.
Art. 2 Sede
1. L’Associazione ha sede a Ferrara.
2. Con delibera del Comitato Esecutivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all’interno del medesimo Comune.
Con deliberazione del Comitato Esecutivo possono essere istituite sedi secondarie operative.
Art. 3 Durata
L’Associazione ha durata illimitata
Art.4 Oggetto e finalità
1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
2. L’Associazione svolge attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
L’Associazione aderisce alla Associazione dei Gruppi Archeologici d’Italia e si impegna ad adeguarsi e a rispettare i principi informatori dello Statuto dei Gruppi Archeologici d’Italia.
L’Associazione in particolare si prefigge la realizzazione delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 comma 1 lett d), f), i), k) e z) del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:
– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
– interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
– organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
– riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
L’Associazione, in particolare, opera nell’ambito della tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali (archeologici, architettonici, ambientali, artistici, storici e archivistici, librari, demo-etno antropologici e geologici) di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089, (ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1049), e della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, nonché dell’istruzione, della formazione e della promozione della cultura e dell’arte.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà:
-
- sensibilizzare l’opinione pubblica italiana e straniera ai problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali e Ambientali;
- stimolare l’applicazione delle leggi vigenti, promuovere l’emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi allo scopo di proteggere ed accrescere il patrimonio dei Beni Culturali e Ambientali;
- collaborare con tutte le associazioni, enti preposti pubblici e privati che perseguano gli stessi fini in Italia e all’estero;
- promuovere gli scopi e l’attività statutaria anche all’estero, previ accordi con i governi interessati e nel rispetto della normativa di riferimento;
- assicurare la tutela e la valorizzazione di aree archeologiche, ambientali, monumentali, parchi, collezioni, raccolte e complessi museali anche attraverso la loro gestione e/o acquisto da parte dell’Associazione;
- gestire e promuovere campi archeologici, esposizioni, mostre, convegni, iniziative di studio e ricerca e manifestazioni per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;
- partecipare attivamente, nell’ambito delle strutture pubbliche e di protezione civile, alle iniziative promosse per l’accertamento, l’individuazione e la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale;
- favorire, promuovere e organizzare attività di formazione culturale e professionale anche nel mondo della scuola, corsi di aggiornamento e iniziative di turismo sociale nel campo dei Beni Culturali e Ambientali anche in collaborazione con le altre organizzazioni ed enti pubblici o privati;
- favorire e promuovere la redazione, la pubblicazione, l’edizione e la diffusione, anche tramite e per conto terzi, di riviste e notiziari, di guide e monografie, di relazioni di ricerca, di audiovisivi, di supporti informatici, prodotti multimediali, di carte archeologiche, di fotografie e di disegni, di rilievi e quant’altro riguardante i Beni Culturali e Ambientali;
- promuovere attività di sensibilizzazione per la fruizione dei Beni Culturali e Ambientali oggetto dell’attività della Associazione tramite mostre, esposizioni, convegni e conferenze.
3. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
Art. 5 Associati
1. All’Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente.
2. Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla sua costituzione e quanti altri,sudomanda, verranno ammessi dal Comitato Esecutivo, annotati nel libro soci e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Comitato Esecutivo. Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Comitato Esecutivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
3. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio, né rivalutabile.
Art. 6 Diritti e doveri degli associati
1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri nei confronti dell’Associazione.
2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio o per delega, nonché di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Comitato Esecutivo.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Comitato Esecutivo.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
Art. 7 Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per:
-
- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Comitato Esecutivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo del pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Comitato Esecutivo trascorsi due mesi dal sollecito del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Comitato Esecutivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
Art. 8 Organi dell’Associazione
1. Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Comitato Esecutivo;
c) il Presidente;
d) Organo di controllo (eventuale)
e) Organo di revisione (eventuale)
2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.
Art. 9 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati
1. L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione
2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale e che siano iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
4. In particolare l’Assemblea ha il compito di:
-
- delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
- deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
- eleggere i componenti del Comitato Esecutivo, determinandone il numero, e dell’eventuale Organo di controllo o di revisione;
- deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;
- deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento che il Comitato Esecutivo vorrà ad essa sottoporre.
L’Assemblea ha inoltre il compito di:
-
- deliberare sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione;
- deliberare sullo scioglimento, la fusione, la scissione e l’estinzione anticipata dell’Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
Art. 10 Convocazione dell’Assemblea degli Associati
1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati che al momento della convocazione risultino in regola con il versamento della quota associativa e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Comitato Esecutivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
Art. 11 Validità dell’Assemblea
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
3. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei votanti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
4. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione. Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità. Per deliberare la fusione, la scissione , lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
6. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
Art. 12 Nomina e composizione del Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
2. Il Comitato Esecutivo è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Comitato Esecutivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Comitato Esecutivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
4. Il Comitato Esecutivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
Art. 13 Convocazione e validità del Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
3. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
Art. 14 Attribuzioni del Comitato Esecutivo
1. Al Comitato Esecutivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
2. Al Comitato Esecutivo spetta inoltre:
-
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- indire adunanze, convegni, ecc.;
- deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione nonché individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci;
- proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; Ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3.
- istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
Art. 15 Il Presidente
1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Comitato Esecutivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Comitato Esecutivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Comitato Esecutivo.
4. Il Presidente in particolare:
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- provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato Esecutivo;
- è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;
- Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiederela firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere
1. Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
-
- la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Comitato Esecutivo.
- curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Comitato Esecutivo;
- la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
-
- tenere ed aggiornare i libri contabili;
- predisporre il bilancio dell’Associazione che sottopone al Comitato esecutivo per l’esame e successivamente alla assemblea per l’approvazione.
Art. 17 Organo di Controllo
1. L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’Assemblea per obbligo normativo, nelle modalità previste dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017.
L’organo di controllo:
• vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 18 Organo di Revisione legale dei conti
1. E’ nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs n. 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Art. 19 Risorse economiche
1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. 117/2017, da:
– quote e contributi dei soci;
– eredità, donazioni e legati;
– contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
– contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
– entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
– erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
– ogni altra entrata coerente con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017.
2. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 20 Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Comitato Esecutivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione così come i proventi delle attività non potranno essere distribuiti in nessun caso fra i soci, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere investiti in favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
Art. 21 Scioglimento, fusione, scissione ed estinzione
1. Lo scioglimento, la fusione, la scissione e l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economicheche residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.
Art. 22 Sezioni operative
1. Possono essere istituite dal Comitato Esecutivo Sezioni territoriali dell’Associazione.
2. Esse godono di autonomia solo per quanto concerne l’organizzazione delle attività sociali sul territorio di loro competenza, nei limiti delle direttive e degli scopi identificati dalla Associazione e comunque nel secondo le modalità e nel pieno rispetto del presente Statuto e del Regolamento.
Art. 23 Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con Regolamento redatto e approvato dal Comitato Esecutivo.
Art. 24 – Norme transitorie
Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.